Art. 9.

      1. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli stranieri che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico»;

          2) al secondo periodo, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          3) al terzo periodo, le parole: «altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e» sono soppresse;

          b) al comma 10 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) quando lo straniero ha riportato una condanna per delitti di particolari gravità e allarme sociali».